Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6398 del 3 dicembre 1981

ECLI:IT:CASS:1981:6398CIV

Massima

Massima ufficiale
La parte cui sia stata notificata l'altrui impugnazione, qualora proponga la propria impugnazione, avverso la medesima sentenza, separatamente in via principale, anziché in via incidentale, deve porre il giudice in grado di conoscere la simultanea pendenza dei due procedimenti, affinché possa provvedere alla loro riunione, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. CIV.. in difetto, la mancata riunione delle due impugnazioni non incide sulla validità della pronuncia sulla prima, la quale rende improcedibile la seconda.

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