Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 15342 del 13 aprile 2016

ECLI:IT:CASS:2016:15342PEN

Massima

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Il pericolo concreto ed attuale di reiterazione di reati della stessa specie, valutato sulla base della gravità indiziaria, delle modalità della condotta e della personalità del soggetto, può giustificare l'applicazione della misura cautelare più afflittiva della custodia in carcere, anche qualora il medesimo indagato sia stato precedentemente sottoposto a misura cautelare meno grave, come gli arresti domiciliari, per un reato successivo ma meno grave, qualora il quadro cautelare complessivo risulti aggravato dalla commissione di ulteriori e più gravi reati. In tali casi, la valutazione di idoneità della misura domiciliare a fronteggiare il pericolo di recidiva, effettuata per il reato meno grave, non può essere automaticamente estesa ai reati più gravi, in considerazione del mutato quadro cautelare. Inoltre, l'applicazione del dispositivo di controllo a distanza, quale il braccialetto elettronico, non è di per sé sufficiente a scongiurare il pericolo di reiterazione di condotte criminose, in quanto idoneo soltanto a prevenire il pericolo di fuga, ma non a svolgere una funzione deterrente rispetto alla possibile perpetrazione di nuovi reati all'interno del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Presidente

Dott. SAVINO Mariapia G - rel. Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere

Dott. BELLINI Ugo - Consigliere

Dott. CENCI Daniele - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 3298/2015 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 03/12/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SAVINO MARIAPIA GAETANA;
sentite le conclusioni del PG Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. (OMISSIS) del Foro di Roma, in sostituzione del difensore di fiducia Avv. (OMISSIS), deposita nomina ex articolo 102 c.p.p., si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento.

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