Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 10383 del 2005

ECLI:IT:TARNA:2005:10383SENT

Massima

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Il proprietario o titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area non può essere indiscriminatamente obbligato a rimuovere, avviare a recupero o smaltimento i rifiuti abbandonati e a ripristinare lo stato dei luoghi, in assenza di un accertamento della sua responsabilità a titolo di dolo o colpa per l'abbandono o il deposito incontrollato dei rifiuti. L'ordine di smaltimento rifiuti riveste natura di sanzione avente carattere ripristinatorio, per cui presuppone l'accertamento della responsabilità da illecito in capo al destinatario. Pertanto, gli adempimenti concernenti il ripristino dell'area non possono essere addossati al proprietario incolpevole, essendo necessario un suo comportamento anche omissivo di corresponsabilità e quindi un coinvolgimento doloso o quantomeno colposo all'inquinamento. La legittimità degli interventi nei confronti dei proprietari delle aree interessate presuppone che, sulla scorta dell'oggettivo accertamento dello stato di degrado dell'area e della presenza dei rifiuti, si innesti un'ulteriore e specifica valutazione che, in una motivata considerazione di tutti gli elementi correlati alla puntuale situazione fattuale, evidenzi concreti aspetti di corresponsabilità del titolare del fondo, anche in termini di comportamento omissivo specificamente e causalmente correlato, in funzione agevolatrice, alla realizzazione della condotta vietata. In assenza di tali presupposti, l'ordine di ripristino non può essere legittimamente rivolto al proprietario o titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area.

Sentenza completa

IN FATTO L'ente ricorrente si duole dell'ordinanza in epigrafe indicata, con cui l'amministrazione comunale ha disposto, nei suoi confronti, che lo stesso procedesse, in qualità di proprietario dell'area in questione, alla pulizia del fondo mediante la rimozione dei rifiuti abbandonati, nonché all'esecuzione di tutti gli interventi necessari per il ripristino dell'igienicità e salubrità dello stesso. A sostegno del gravame deduce l'incompetenza -in quanto perdurando lo stato di emergenza rifiuti la materia deve ritenersi riservata al Presidente della Regione quale Commissario Delegato- la violazione dell'art. 38 della legge n. 142/1990 -che legittima il potere straordinario sindacale solo in caso di far fronte alla situazione di emergenza con gli ordinari rimedi- la violazione degli artt. 2, comma 1° lett. a del D. Lgvo n. 143/1994 e 58, comma 3°, del D. Lgvo n. 22/1997 -in quanto l'Amministrazione comunale non può esimersi dai p…

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