Cassazione penale Sez. II sentenza n. 26203 del 16 giugno 2023

ECLI:IT:CASS:2023:26203PEN

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: La valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nell'ambito di un procedimento per reati di associazione di tipo mafioso rientra nella competenza esclusiva e insindacabile del giudice di merito, il cui provvedimento può essere censurato in sede di legittimità solo per vizi di motivazione manifesti, ossia per illogicità evidenti o per mancanza di congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Il giudice di legittimità non può riesaminare gli elementi fattuali e probatori valutati dal giudice di merito, né può sindacare la sufficienza e la razionalità della motivazione sulle questioni di fatto, salvo che non risultino "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato. Inoltre, la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità di apprezzare solo le ragioni di esclusione delle esigenze cautelari, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali rilevano in particolare il fattore "tempo trascorso dai fatti" e la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Presidente

Dott. PELLEGRINO Andrea - rel. Consigliere

Dott. PARDO Ignazio - Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe - Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) rappresentato ed assistito dall'avv. (OMISSIS), di fiducia;
avverso la ordinanza n. 673/22 in data 21/10/2022 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che e' stata avanzata rituale richiesta di discussione orale ai sensi dell'articolo 611 c.p.p., comma 1-bis, Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, prorogat…

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