Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6975 del 22 maggio 2001

ECLI:IT:CASS:2001:6975CIV

Massima

Massima ufficiale
Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, di cui all'art. 360, n.5, cod. proc. civ., non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un "punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio" - le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, di dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge.

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