Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 5748 del 2006

ECLI:IT:TARNA:2006:5748SENT

Massima

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L'ordine di demolizione di un manufatto edilizio ritenuto abusivo è illegittimo se non preceduto dall'avviso dell'avvio del relativo procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il mancato rispetto di tale formalità procedimentale, volta a garantire il contraddittorio e il diritto di difesa del destinatario del provvedimento, determina l'annullamento dell'atto impugnato, senza che sia necessario procedere a una valutazione nel merito circa la sanabilità delle opere realizzate. Il principio di partecipazione, quale corollario del più ampio principio del giusto procedimento, riveste carattere di inderogabilità nell'ambito dell'attività provvedimentale della pubblica amministrazione, essendo funzionale a consentire all'interessato di far valere le proprie ragioni e a rendere l'azione amministrativa più trasparente e ponderata. L'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, pertanto, comporta l'illegittimità del provvedimento finale, a prescindere dalla fondatezza o meno delle contestazioni mosse all'interessato, in quanto la violazione di tale garanzia procedimentale incide sulla validità dell'atto in modo radicale e insanabile. La tutela del contraddittorio e del diritto di difesa dell'amministrato rappresenta, dunque, un principio generale dell'ordinamento, la cui inosservanza determina l'annullamento del provvedimento, senza possibilità di sanatoria.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione Seconda
composto dai magistrati:
dott. ((omissis))
dott. ((omissis))
dott. ((omissis)) I Referendario
ha pronunciato, ai sensi del comma decimo dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo introdotto dall'a. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e dei commi quarto e quinto dell'a. 26 della legge 1034/1971, nel testo introdotto dal comma 1 dell'a. 9 della legge 205/2000, la seguente
DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA
sul ricorso n. 8995/2004 registro generale promosso da:
D'ANGELO ORSOLINA, nata a Casandrino (NA) il 10 novembre 1960
difesa officiata: avvocato ((omissis))
domicilio: eletto in Napoli, via Monte di Dio 1/E
CONTRO
il Comune di Casandrino (Napoli), in persona del sindaco pro tempore, non costituito in g.
PER L'ANNULLAMENTO
dell'ordinanza del 27 aprile 2004, n. 47…

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