Cassazione penale Sez. I sentenza n. 989 del 13 gennaio 2016

ECLI:IT:CASS:2016:989PEN

Massima

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La partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso comporta la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, che può essere superata solo dimostrando la stabilità della rescissione dei legami con l'organizzazione criminale o la sua radicale dissoluzione. Il giudice, nel valutare la sussistenza di tali esigenze, deve considerare un ampio panorama di elementi fattuali relativi alla personalità dell'imputato, alla sua tendenza a delinquere, alle sue abitudini di vita, alle frequentazioni, alla natura delle imputazioni e all'entità della pena, senza poter sindacare la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, se non in caso di manifesta illogicità della motivazione. La prova contraria alla presunzione di pericolosità sociale deve consistere in elementi che rendano oggettivamente impossibile il perdurare del contributo dell'imputato all'organizzazione criminale, in assenza dei quali la presunzione permane. Il giudice di merito, nel valutare la sussistenza delle esigenze cautelari, non è tenuto a dare una risposta esaustiva a tutte le argomentazioni difensive, essendo sufficiente una motivazione logicamente coerente e giuridicamente corretta, che si sottrae al sindacato di legittimità, salvo che non risulti manifestamente illogica.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LA POSTA Lucia - Presidente

Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere

Dott. BONI Monica - Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio - rel. Consigliere

Dott. CAIRO Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 228/2015 TRIB. LIBERTA' di ANCONA, 30/06/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO MINCHELLA;
sentite le conclusioni del PG Dott. GALLI Massimo che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alle esigenze cautelari.
RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 30.06.2015 il Tribunale per il Riesame di Ancona rigettava l'appello proposto da (OMISSIS) avverso l'ordinanza in data 11.06.2015 della Corte di …

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