Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza breve n. 652 del 2024

ECLI:IT:TARSA:2024:652SENB

Massima

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Il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dall'art. 10-bis della Legge n. 241/1990, determina l'annullamento del provvedimento amministrativo discrezionale, senza che sia consentito all'Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, essendo preclusa l'applicazione della sanatoria di cui all'art. 21-octies della medesima legge. Tale violazione delle garanzie partecipative inficia inevitabilmente l'atto, in quanto la mancata comunicazione dei motivi ostativi impedisce all'interessato di interloquire e di far valere le proprie ragioni, privandolo di un'effettiva possibilità di partecipazione al procedimento amministrativo. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che l'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 non vada interpretato in senso meramente formalistico, ma debba essere applicato avendo riguardo all'effettivo e oggettivo pregiudizio che la sua inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica amministrazione. Pertanto, l'omissione del preavviso di rigetto determina l'annullamento del provvedimento finale, salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 21-octies, comma 2, della medesima legge, ovvero che il vizio formale non abbia inciso sulla legittimità sostanziale dell'atto e che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Tuttavia, in caso di provvedimento discrezionale, come quello in esame, l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei motivi ostativi comporta necessariamente l'annullamento dell'atto, senza possibilità di applicare la citata sanatoria.

Sentenza completa

Pubblicato il 14/03/2024

N. 00652/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00256/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 256 del 2024, proposto da:
Francesco Sica, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale D'Angiolillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Ascea, non costituito in giudizio;

nei confronti

Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, in persona dei legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliata
ex lege
in Salerno, c.so Vittorio Emanu…

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