Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 2321 del 2019

ECLI:IT:TARNA:2019:2321SENT

Massima

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L'ordinanza contingibile e urgente di demolizione parziale di un edificio, adottata dalla pubblica amministrazione al fine di eliminare un pericolo imminente per la pubblica e privata incolumità, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, in quanto tale adempimento risulta incompatibile con l'urgenza del provvedere, specie quando lo stato di pericolo è documentato da una relazione tecnica che evidenzia gravi criticità strutturali dell'immobile, come vistose lesioni verticali delle murature portanti fino alla base, crolli parziali dei solai e mancanza di adeguati sistemi di contenimento delle spinte. In tali casi, la pubblica amministrazione, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può legittimamente preferire la soluzione demolitoria rispetto a quella conservativa della messa in sicurezza mediante ponteggi o reti di protezione, qualora ritenga quest'ultima rimedio insoddisfacente per scongiurare il pericolo per l'incolumità pubblica, in ragione dello stato di grave fatiscenza e precarietà in cui versa l'edificio. La motivazione dell'ordinanza, pertanto, non deve necessariamente contenere una compiuta e dettagliata esposizione delle ragioni sottese alla scelta finale, essendo sufficiente che tali ragioni possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti istruttori, in ossequio a una visione non meramente formale dell'obbligo di motivazione, ma coerente con i principi di trasparenza e di lealtà desumibili dall'art. 97 della Costituzione. Infine, la circostanza che l'amministrazione comunale abbia preannunciato l'intenzione di procedere all'espropriazione dell'immobile non vale a inficiare la legittimità dell'ordinanza di demolizione, in quanto tale eventualità costituisce una mera circostanza occasionale e non l'evento voluto in via indiretta dall'amministrazione, la quale ha agito esclusivamente in ragione della situazione di pericolo accertata.

Sentenza completa

Pubblicato il 30/04/2019

N. 02321/2019 REG.PROV.COLL.

N. 03389/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3389 del 2012, proposto da
SUOR ANNA MATARAZZO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’Istituto Piccole Ancelle di ((omissis)), rappresentata e difesa dall’Avv. ((omissis)), con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Cappella Vecchia n. 8/a;

contro

COMUNE DI AFRAGOLA, rappresentato e difeso dall’Avv. ((omissis)) dell’Avvocatura Municipale, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;

per l'annullamento

a) dell’ordinanza sindacale del Comune di Afragola n. 24 del 26 marzo 2012, con la quale si è ingiunta l’esecuzione dei la…

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