Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2295 del 18 marzo 1983

ECLI:IT:CASS:1983:2295PEN

Massima

Massima ufficiale
La pregiudizialità dell'amnistia sancita dall'art. 592 cod. proc. pen. toglie al giudice il potere di esaminare e decidere ogni altra questione attinente all'azione penale e quindi anche la attività giurisdizionale penale compiuta da organo, in ipotesi, incompetente. (Fattispecie in cui il ricorrente, giudicato e condannato in primo grado dal pretore e nei cui confronti il giudice d'appello aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta amnistia, aveva dedotto in ricorso violazione di legge insistendo sulla tesi della competenza del tribunale per i minorenni e sulla pregiudizialità di tale questione anche in presenza della detta causa di estinzione del reato).

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