Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 1977 del 2014

ECLI:IT:TARNA:2014:1977SENT

Massima

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La lottizzazione abusiva, sia materiale che cartolare, integra una fattispecie sanzionata dall'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001, che ricorre quando vengono realizzate opere che comportano una trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero senza la prescritta autorizzazione, oppure quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio. L'accertamento dei presupposti della lottizzazione abusiva, sia materiale che cartolare, comporta la ricostruzione di un quadro indiziario sulla scorta degli elementi indicati nella norma, dalla quale sia possibile desumere in maniera non equivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere, essendo sufficiente che tale scopo emerga anche solo da alcuni degli indizi o, anche da un solo indizio. Pertanto, l'interesse pubblico volto ad assicurare la doverosità dell'attività ripristinatoria non è estraneo all'istituto in esame, sicché l'amministrazione può disporre contestualmente, nell'ambito dello stesso provvedimento, sia la sospensione della lottizzazione abusiva ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001, sia l'ingiunzione di demolizione delle opere abusivamente realizzate ai sensi dell'art. 31 del medesimo decreto, senza dover attendere la decorrenza del termine di novanta giorni previsto dal comma 8 dello stesso art. 30 per l'eventuale revoca dell'ordinanza.

Sentenza completa

N. 00313/2009
REG.RIC.

N. 01977/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00313/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 313 del 2009 proposto dal Sig. ((omissis)), rappresentato e difeso dall’avv. ((omissis)) e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, ((omissis)) n.8;

contro

Comune di Giugliano in Campania in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)) e con domicilio eletto presso il loro studio in Napoli, ((omissis)) n.3;

per l'annullamento

previa sospensione, dell’ordinanza n.158/08 del 20/10/2008 con cui, previa declaratoria di lottizzazione abusiva ex art.30 del DPR n.380/2001, si intimava sui suoli di proprietà del ricorrente di cui a…

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