Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2943 del 29 marzo 1985

ECLI:IT:CASS:1985:2943PEN

Massima

Massima ufficiale
Il reato di falsità in scrittura privata di documenti equiparati agli atti pubblici "quoad poenam" dall'art. 491 cod. pen. è, per effetto dell'art. 493 bis cod. pen., punibile a querela della persona offesa, in tutti i casi in cui la falsità non riguarda un testamento olografo.

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