Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3890 del 26 luglio 1995

ECLI:IT:CASS:1995:3890PEN

Massima

Massima ufficiale
Il provvedimento con il quale, ai sensi dell'art. 41 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 sull'ordinamento penitenziario, venga disposta la sospensione, in tutto o in parte, delle regole di trattamento, ha i caratteri dell'atto amministrativo e, pertanto, è sottoposto al sindacato del giudice ordinario secondo i principi generali previsti dagli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E. Il sindacato del Tribunale di sorveglianza, cui tali provvedimenti sono ricorribili ai sensi dell'art. 14 ter legge 26 luglio 1975 n. 354, è limitato alla verifica della legittimità del provvedimento, con l'esclusione di qualsiasi delibazione nel merito. Di conseguenza il controllo giurisdizionale del vizio di legittimità costituito dall'eccesso di potere può sicuramente estendersi al contenuto della motivazione per verificare la corrispondenza del provvedimento alla sua funzione legale, ma non potrà investire la scelta delle singole prescrizioni ritenendone alcune non giustificate in relazione alle finalità perseguite dall'amministrazione dichiarandole inefficaci.

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