Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5571 del 18 febbraio 1988

ECLI:IT:CASS:1988:5571PEN

Massima

Massima ufficiale
Il giudice dell'esecuzione, ai fini dell'applicazione della legge 18 febbraio 1987 n. 34 dettante misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo, può desumere l'esistenza della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale in primo luogo dal reato ritenuto in sentenza, qualora la detta finalità ne sia elemento costitutivo esplicito o implicito. Fuori di tale ipotesi, se si tratta di reato commesso prima dell'entrata in vigore del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, che ha previsto tale finalità, l'esistenza del fine terroristico o eversivo può essere accertata mediante una valutazione integrativa del contenuto della sentenza che, se motivata in modo congruo e secondo esatti principi logici e metodologici, non è censurabile in sede di legittimità. Se invece, il reato è stato commesso dopo l'entrata in vigore del decreto legge citato, l'esistenza della finalità in questione, può essere desunta esclusivamente dall'aggravante di cui all'art. 1 ed è, quindi, esclusa dalla mancata contestazione dell'aggravante e "a fortiori" della riconosciuta insussistenza di essa.

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