Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15145 del 2 luglio 2014

ECLI:IT:CASS:2014:15145CIV

Massima

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Il pagamento di assegni a firma apocrifa da parte della banca trattaria comporta la sua responsabilità solo quando la falsità sia ictu oculi rilevabile sulla base delle conoscenze di un soggetto professionale di diligenza media, senza che sia necessario il ricorso a particolari strumentazioni o competenze specialistiche. Pertanto, la banca non è responsabile del pagamento di assegni falsificati qualora la falsità non fosse agevolmente accertabile mediante il confronto con lo specimen di firma depositato dal cliente e con gli altri elementi formali del titolo, come la presenza di cancellature, correzioni o anomalie nell'apposizione della firma. Inoltre, il ritardo del correntista nel denunciare il furto del carnet di assegni postali non integra un concorso di colpa rilevante ai fini della riduzione del danno, qualora tale ritardo sia giustificato dalla minore gravità percepita dell'evento rispetto al furto degli assegni bancari. Infine, in assenza di prova certa dell'identità del soggetto che ha incassato gli assegni falsificati, la banca trattaria non può essere condannata alla ripetizione dell'indebito nei confronti di tale soggetto, nonostante il principio generale che legittima la banca solvens a tale azione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio - Presidente

Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6152/2008 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza n. 35/2007 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il 08/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/201…

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