Cassazione penale Sez. I sentenza n. 19772 del 20 maggio 2024

ECLI:IT:CASS:2024:19772PEN

Massima

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Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'istanza di sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva, è tenuto a condurre un giudizio prognostico ancorato ai criteri di cui all'art. 133 c.p., al fine di verificare l'idoneità della misura alternativa a favorire la rieducazione del condannato e prevenire il pericolo di commissione di ulteriori reati, senza che ostino a tale valutazione la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ad altri imputati nel medesimo procedimento. La discrezionalità del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive è disciplinata dal nuovo art. 58 l. n. 689/1981, il quale prevede che il giudice possa disporre tali misure quando risultino più idonee alla rieducazione del condannato e assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati, salvo che sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Tra le diverse pene sostitutive, il giudice deve scegliere quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo. Tali principi, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle precedenti pene sostitutive, sono ritenuti applicabili anche alle nuove sanzioni sostitutive introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, atteso che la nuova disciplina normativa continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all'art. 133 c.p.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. DI NICOLA Vito - Presidente

Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere

Dott. CURAMI ((omissis)) - Consigliere

Dott. TOSCANI Eva - Relatore

Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ga.Lu. nato a M il (Omissis)
avverso l'ordinanza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, ((omissis)), che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza formulata nell'interesse di Ga.Lu., tesa a ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. n. 150 del 2022, della sa…

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