Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 7894 del 17 marzo 2023

ECLI:IT:CASS:2023:7894CIV

Massima

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Il ricorso per revocazione della sentenza di cassazione è inammissibile quando il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa percezione di queste, anche se indotta da errata interpretazione di precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra l'error iuris, sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all'ipotesi della violazione). L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione della sentenza della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., consiste in una svista su dati di fatto, produttiva dell'affermazione o negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, sicché è inammissibile il ricorso per revocazione che suggerisca l'adozione di una soluzione giuridica diversa da quella adottata. Il combinato disposto degli artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione. La Costituzione non impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dalla Cost., art. 111, della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - ((omissis)) f.f.

Dott. DE CHIARA Carlo - Presidente di Sez.

Dott. MANZON Enrico - Consigliere

Dott. RUBINO Lina - Consigliere

Dott. MARULLI Marco - Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 23917-2022 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso da se' medesimo;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, TRIBUNALE DI CHIETI, PROCURA DEL TRIBUNALE DI CHIETI, CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente…

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