Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1144 del 10 luglio 1990

ECLI:IT:CASS:1990:1144PEN

Massima

Massima ufficiale
La norma transitoria dell'art. 250 D.L.G. 28 luglio 1989 n. 271 (norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) - che ha reso di immediata applicazione, per tutti i provvedimenti sulla libertà personale, i criteri di valutazione indicati negli artt. 273, 274 e 280 nuovo codice di rito - si riferisce da un lato ai provvedimenti di prima emissione da adottare nell'ambito dei procedimenti in corso successivamente all'entrata in vigore del codice e, dall'altro ai presupposti che devono ricorrere per conservare efficacia alle misure coercitive anteriormente disposte. Per quanto riguarda, invece, i provvedimenti emessi per violazione delle prescrizioni imposte qualora non siano posti in discussione i precitati presupposti applicativi - non essendo stata dettata nessuna norma speciale, resta operante la disposizione transitoria generale dell'art. 241 D.L.G. precitato, per la quale continuano ad applicarsi le disposizioni del codice previgente ai procedimenti in corso che hanno superato la fase istruttoria.

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