Consiglio di Stato sentenza n. 4261 del 2021

ECLI:IT:CDS:2021:4261SENT

Massima

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Il riconoscimento dei titoli di formazione professionale conseguiti in un altro Stato membro dell'Unione europea deve avvenire in conformità ai principi e alle norme di origine sovranazionale, in particolare della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, che impongono il riconoscimento automatico di tali titoli a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno. L'eventuale erronea valutazione delle autorità dello Stato membro di origine del titolo non può costituire un vincolo per l'amministrazione dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento, la quale è tenuta a effettuare una propria valutazione della congruità delle formazioni conseguite all'estero sulla base dei criteri indicati dalla giurisprudenza europea, senza poter subordinare il riconoscimento al possesso dei soli diplomi richiesti dalla normativa nazionale o al riconoscimento dell'equipollenza accademica, ma dovendo prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati, titoli e dell'esperienza professionale dell'interessato. Pertanto, in presenza di un titolo di studio conseguito in un altro Stato membro e di una qualificazione abilitante all'insegnamento ottenuta nello stesso Stato, l'amministrazione dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento non può negarlo sulla base di una erronea interpretazione delle autorità dello Stato di origine, ma è tenuta a valutare la congruità delle formazioni conseguite all'estero secondo i criteri indicati dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, riconoscendone l'operatività nel proprio ordinamento.

Sentenza completa

Pubblicato il 03/06/2021

N. 04261/2021REG.PROV.COLL.

N. 01235/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1235 del 2020, proposto dal signor ((omissis)), rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)) di Cesana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei suindicati difensori in Roma, ((omissis)), n. 3;

contro

il Ministero dell’istruzione (già Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca), in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribuna…

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