Cassazione penale Sez. V sentenza n. 40402 del 26 ottobre 2022

ECLI:IT:CASS:2022:40402PEN

Massima

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Il reato di formazione di false carte di identità valide per l'espatrio, di cui all'art. 497-bis, comma 2, c.p., si configura non solo quando l'agente concorre nella contraffazione del falso documento posseduto, ma anche quando dalle concrete modalità di fabbricazione dei documenti, come il rinvenimento di documenti solo parzialmente compilati, emerga il ruolo attivo dell'imputato quale autore della contraffazione, a prescindere dalla mera tecnica di contraffazione utilizzata. La configurabilità di tale fattispecie autonoma di reato rispetto al mero possesso di documenti falsi di cui al comma 1 della medesima disposizione non è esclusa dalla mancanza di elementi probatori più frequenti nella prassi, come la presenza della foto dell'imputato sul documento, essendo sufficiente l'accertamento del suo ruolo di fabbricatore dei documenti falsi sulla base di un complessivo apprezzamento delle concrete modalità di formazione degli stessi. Inoltre, il decorso del termine di prescrizione per il reato in esame, punito con la pena massima di sei anni di reclusione aumentata per la recidiva reiterata infraquinquennale specifica e gli aumenti per le interruzioni, non è ancora maturato al momento del giudizio di appello, essendo destinato a perfezionarsi non prima del 22 luglio 2025, ben oltre la data della sentenza impugnata.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATENA Rossella - Presidente

Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo - rel. Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposta da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO CAPUTO.
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza del Decreto Legge 30 dicem…

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