Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7107 del 23 dicembre 1982

ECLI:IT:CASS:1982:7107CIV

Massima

Massima ufficiale
Il divieto, stabilito dalla legge 11 aprile 1974 n.. 138, di porre in commercio latte fresco o latte liquido, ottenuto con l'impiego di latte in polvere, destinato al consumo alimentare diretto, deve ritenersi violato ogni volta che venga fornito direttamente e materialmente al consumatore siffatto latte liquido, comunque ottenuto, sia pure mediante miscela con liquidi diversi dall'acqua, e qualunque sia la denominazione che assume il prodotto (come "cappuccino", tè, cioccolato, ecc.), anche se la somministrazione avvenga attraverso una macchina distributrice automatica messa in funzione dallo stesso consumatore, rimanendo a carico dell'ente titolare della macchina la concausa determinante del programma di distribuzione effettuato dalla medesima a prò dell'utente ed essendo per contro irrilevante che quest'ultimo sia reso edotto o sia posto in grado di conoscere la provenienza del latte liquido così fornitogli, attesa la finalità del divieto (di disciplina della concorrenza sulla produzione e commercio del latte) del tutto estraneo alla prevenzione e repressione delle frodi alimentari.

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