Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 12949 del 19 dicembre 1995

ECLI:IT:CASS:1995:12949CIV

Massima

Massima ufficiale
L`adozione della misura cautelare della sospensione di un magistrato ai sensi dell`art. 30 del R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511 - la quale e` applicabile fino al momento in cui l`intero procedimento disciplinare non sia terminato con una decisione divenuta definitiva, a seguito della conferma della sentenza della Sezione Disciplinare del CSM da parte della Corte di cassazione, ovvero per la scadenza del termine per proporre ricorso - non concretando l`irrogazione di una sanzione disciplinare, non richiede un`approfondita motivazione sulla sussistenza degli addebiti (riservata, invece, al giudice disciplinare), ma presuppone esclusivamente una valutazione della rilevanza dei fatti contestati, astrattamente considerati, con la delibazione della possibile sussistenza degli stessi.   da vedere:Sen 29/12/1994 11284 sez U Civ

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