ECLI:IT:CASS:2002:25494PEN
RITENUTO
che con l'ordinanza impugnata si annulla la misura di custodia in carcere, disposta dal GIP di Camerino il 13.2.02, a carico del ricorrente, per ricettazione, per rilievo preliminare di nullità dell'interrogatorio, per violazione dell'art. 104/3 c.p.p., essendo stato inibito dal GIP nell'ordinanza il colloquio tra imputato e difensore, senza motivazione delle eccezionali ragioni di cautela poste a base del divieto;
che con il ricorso si denuncia: 1° - violazione artt. 104/3 - 309 c.p.p.;
che il ricorso è fondato, perché è legittimo l'inserimento del decreto di differimento dei colloqui con il difensore nell'ordinanza di custodia, e la motivazione specifica può trarsi dal contesto della stessa ordinanza (cfr. Cass., Sez. I, n. 1809/92, Mistretta, CED rv. 190380); ne segue che se è vero che la mancanza di motivazione ex art. 104/3 c.p.p. può cagionare una nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio (Cass., Se…
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