Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1868 del 8 ottobre 1985

ECLI:IT:CASS:1985:1868PEN

Massima

Massima ufficiale
In materia di lotta alla delinquenza mafiosa, gli artt. 1 e 2 bis, legge 31 maggio 1965, n. 575, modificati dagli artt. 13 e 14 legge 13 settembre 1982, n. 646 e dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936, consentono il sequestro e la confisca dei beni degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso e di alcuni loro parenti e conviventi anche con provvedimento non contestuale rispetto alle misure di prevenzione presupposte (sorveglianza speciale, divieto di soggiorno e soggiorno obbligato), purché, ovviamente, ne ricorrano le condizioni e le predette misure non siano ancora cessate (art. 2 ter, comma sesto, legge 31 maggio 1965, n. 575). (Nella specie il ricorso avverso il provvedimento di confisca è stato rigettato poiché la misura del soggiorno obbligato, pur applicata nel lontano 1976, non era ancora cessata all'atto del sequestro e della successiva confisca dei beni, essendosi il prevenuto sottratto alla sua esecuzione col rendersi irreperibile).

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