Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4520 del 13 aprile 1988

ECLI:IT:CASS:1988:4520PEN

Massima

Massima ufficiale
Il delitto di falsità documentale viene meno soltanto quando l'atto, indipendentemente dal falso, sia giuridicamente inesistente, poiché se è nullo o annullabile è oggetto di tutela penale fino alla dichiarazione di nullità.

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