Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 17811 del 26 agosto 2020

ECLI:IT:CASS:2020:17811CIV

Massima

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Il risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa è dovuto anche quando il reato è estinto per prescrizione, in quanto la responsabilità civile è autonoma e indipendente dalla responsabilità penale. Il giudice civile, in sede di rinvio, è tenuto a liquidare il danno subito dalla vittima della diffamazione, valutando tutti gli elementi rilevanti, come la gravità della condotta, l'ampiezza della diffusione, il pregiudizio all'onore e alla reputazione. L'entità del risarcimento deve essere commisurata al danno effettivamente patito, senza che rilevi l'estinzione del reato per prescrizione, essendo la responsabilità civile autonoma e distinta da quella penale. Il giudice, nel determinare il quantum risarcitorio, deve tenere conto della natura del diritto leso, dell'intensità della lesione, delle conseguenze pregiudizievoli sulla sfera personale e professionale della vittima, nonché dell'eventuale rilevanza pubblica della vicenda. Il risarcimento può comprendere anche il danno non patrimoniale, come il danno morale e il danno all'immagine, purché adeguatamente provati e quantificati. Inoltre, il giudice può condannare il diffamatore al pagamento di una somma ai sensi della legge sulla stampa, a titolo di riparazione ulteriore del danno, indipendentemente dalla liquidazione del risarcimento. La pronuncia del giudice civile, in sede di rinvio, deve essere adeguatamente motivata, valorizzando tutti gli elementi rilevanti ai fini della determinazione del quantum risarcitorio.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta - Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca - Consigliere

Dott. VALLE Cristiano - Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 2900 del ruolo generale dell'anno 2019 proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)) rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
- ricorrenti -
nei confronti di:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli avvocati (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
- controricorrente -
per la ca…

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