Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 7226 del 2015

ECLI:IT:TARLAZ:2015:7226SENT

Massima

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La presentazione di una domanda di condono edilizio comporta la sospensione dei procedimenti sanzionatori edilizi fino alla definizione dell'istanza di sanatoria, ma tale sospensione opera solo a condizione che l'istanza di condono sia rituale e concerna specificamente l'intervento oggetto del potere repressivo dell'amministrazione. Pertanto, il totale superamento della situazione di fatto rappresentata nell'istanza di condono, con la realizzazione di opere edilizie finalizzate all'ottenimento di maggiori dimensioni e cubature, nonché di ulteriori e più ampie aperture, comporta l'inoperatività della sospensione del procedimento sanzionatorio. L'amministrazione può legittimamente ordinare la demolizione di opere abusive, anche in presenza di una domanda di condono edilizio, qualora gli interventi realizzati non siano coincidenti con quelli oggetto della richiesta di sanatoria. Inoltre, l'accoglimento di una istanza di nulla osta ai sensi dell'art. 32 della legge n. 47 del 1985 non integra un titolo abilitativo edilizio, costituendo solo un atto prodromico al rilascio dello stesso, che non risulta essere stato effettivamente rilasciato. Pertanto, in assenza di un valido titolo edilizio, l'amministrazione può legittimamente ordinare la demolizione delle opere abusivamente realizzate, anche in presenza di una domanda di nulla osta, senza che ciò comporti alcuna contraddittorietà o illegittimità del provvedimento. L'individuazione puntuale dell'abuso e la valutazione circa l'entità delle difformità realizzate non sono necessarie ai fini dell'adozione dell'ingiunzione di demolizione, qualora risulti accertata l'assenza di qualsiasi titolo abilitativo per gli interventi realizzati, in quanto tali elementi rilevano solo nella successiva fase di esecuzione del provvedimento.

Sentenza completa

N. 01257/2007
REG.RIC.

N. 07226/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01257/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1257 del 2007, proposto da:
((omissis)) e ((omissis)), rappresentati e difesi dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ((omissis)) in Roma, via dell'Acqua Bullicante, n.331;

contro

Comune di Lanuvio;

per l'annullamento

dell’ordinanza del Comune di Lanuvio n. 127 del 2006 che ha ingiunto al ricorrente la demolizione delle opere abusivamente realizzate, con ordine di ripristino dello stato dei luoghi.

Visto il ricorso;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2015 il cons…

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