Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10071 del 25 giugno 2003

ECLI:IT:CASS:2003:10071CIV

Massima

Massima ufficiale
In materia di illecito amministrativo, l'adozione del principio di irretroattività, risultante dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore, anche se eventualmente più favorevole; ne deriva che - in tema di produzione e messa in commercio, senza la prescritta autorizzazione del Ministero della Sanità, di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, condotta configurata come illecito amministrativo dagli artt. 8, comma primo, e quindicesimo, comma terzo, del d.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 111 - nonostante l'entrata in vigore, nelle more del giudizio di cassazione, dell'art. 28 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, che ha abrogato, tra l'altro, l'art. 8, comma primo, e l'art. 15, comma terzo, del citato d.Lgs., le violazioni amministrative commesse prima dell'entrata in vigore dello "ius novum" restano soggette alla disciplina previgente.

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