Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9571 del 20 marzo 2006

ECLI:IT:CASS:2006:9571PEN

Massima

Massima ufficiale
È manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, comma primo, e 25, comma secondo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 comma terzo, L. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede l'inapplicabilità dei più brevi termini di prescrizione, previsti dalla suddetta legge, ai processi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, in quanto il principio di retroattività della legge penale più favorevole non ha rilievo costituzionale, sicché rientra nella discrezionalità del legislatore graduare nel tempo e differenziare, in rapporto ai diversi stati e gradi dei procedimenti e dei processi pendenti, l'applicazione di nuovi e più favorevoli termini di prescrizione dei reati, senza per questo violare i canoni dell'eguaglianza e della ragionevolezza.

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