Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza breve n. 4448 del 2012

ECLI:IT:TARLAZ:2012:4448SENB

Massima

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Il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento da parte dell'Amministrazione, quando tale comunicazione sia necessaria per consentire all'interessato di partecipare al procedimento e far valere le proprie ragioni, determina l'illegittimità del provvedimento finale, in quanto la partecipazione del privato svolge una funzione conoscitiva a vantaggio di entrambe le parti, pubblica e privata, permettendo all'Amministrazione di ridurre i margini di errore nell'adozione del provvedimento. Tale obbligo di comunicazione sussiste anche quando l'Amministrazione non abbia rispettato la tempistica dettata dalla legge per l'adozione del provvedimento finale, in quanto la comunicazione di avvio del procedimento è una disposizione di carattere generale applicabile salvo che l'Amministrazione non ne dimostri l'inutilità. Inoltre, il fatto che la legge preveda la comunicazione alle Aziende farmaceutiche del solo provvedimento conclusivo non esclude l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, in quanto tale comunicazione mira a garantire il coinvolgimento del privato interessato prima dell'adozione del provvedimento finale. Pertanto, l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, quando necessaria, determina l'illegittimità del provvedimento finale, a prescindere dalla fondatezza nel merito delle ulteriori censure dedotte dal ricorrente, in quanto l'esame di tali ulteriori profili di illegittimità finirebbe per vanificare l'obbligo, incombente sull'Amministrazione, di reiterare il procedimento consentendo al privato interessato di parteciparvi e tentare di indurre l'Amministrazione a mutare avviso.

Sentenza completa

N. 02975/2012
REG.RIC.

N. 04448/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02975/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2975 del 2012, proposto dalla soc. Teva Pharma Gmbh, rappresentata e difesa dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso l’avv. ((omissis)) in Roma, ((omissis)), 3;

contro

Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, Regione Puglia, ((omissis)), Regione Sardegna, Regione Campania, Regione Abruzzo, Regione Calabria, Regione Liguria, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

determinazione del …

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