Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia sentenza n. 1111 del 2020

ECLI:IT:TARVEN:2020:1111SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha stabilito che: 1. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, tra cui le stazioni radio base (SRB), sono assimilate ad opere di urbanizzazione primaria e pertanto sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica del territorio comunale. L'Amministrazione comunale non può, mediante l'utilizzo di strumenti urbanistici, adottare misure che costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, come il divieto generalizzato di installare SRB in intere zone territoriali omogenee. 2. La previsione di un solo sito, in relazione all'area di interesse per la copertura, in cui è ammessa l'installazione di un impianto di telecomunicazioni, si pone in contrasto con la disciplina di cui al D.Lgs. n. 259/2003, che assimila tali infrastrutture alle opere di urbanizzazione primaria, compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica. Pertanto, la previsione di cui all'art. 36, comma 3, delle NTO del Piano degli Interventi, che ammette nuovi impianti solo nei siti già individuati, è illegittima. 3. Parimenti illegittima è la previsione di cui all'art. 36, comma 4, delle NTO, che impone la variante al Piano degli Interventi per l'installazione di nuovi impianti in aree diverse da quelle specificamente indicate, in quanto la particolare celerità del procedimento autorizzatorio previsto dal D.Lgs. n. 259/2003 osta a che le eventuali modifiche del piano delle antenne debbano seguire la lunga trafila prevista per le varianti urbanistiche. 4. Ove l'Amministrazione comunale ritenga carente la documentazione allegata all'istanza di autorizzazione, ha l'obbligo di richiederne l'integrazione entro 15 giorni dalla presentazione, ai sensi dell'art. 87, comma 5, del D.Lgs. n. 259/2003, e non può opporre tale carenza come motivo di rigetto dell'istanza. 5. La presenza di opere abusive nell'area interessata dal progettato intervento non può costituire valido motivo per denegare il rilascio dell'autorizzazione, potendo l'Amministrazione prescrivere la rimozione delle parti di opere interferenti con l'impianto.

Sentenza completa

Pubblicato il 24/11/2020

N. 01111/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01362/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1362 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in Venezia, ((omissis)) 5134;

contro

Comune di Cittadella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, Provincia di Padova non costituiti in giudizio;

nei confronti

((om…

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