Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6878 del 5 maggio 1991

ECLI:IT:CASS:1991:6878PEN

Massima

Massima ufficiale
In materia di smaltimento di rifiuti speciali o tossici e nocivi l'autorizzazione di una regione non può vincolare le altre regioni, sia perché va osservato il principio generale del "rispetto delle esigenze di pianificazione economica e territoriale" (art. 1, D.P.R. n. 915/1982). sia perché ogni regione ha una autonoma competenza e responsabilità elaborando il "piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti", individuando "le zone idonee in cui realizzare gli impianti di trattamento e/o stoccaggio temporaneo e definitivo dei rifiuti", emanando norme integrative e di attuazione "ed esercitando le altre competenze peculiari della specifica situazione regionale" (art. 6 D.P.R. n. 915/1982). In tal caso il sistema autorizzatorio, espresso e specifico, di ogni regione, consente un controllo effettivo del flusso dei rifiuti e si evita che una impresa autorizzata da una regione possa effettuare la raccolta, il trasporto ed il trattamento in una regione avente caratteristiche socio-economiche diverse, beneficiando di condizioni più favorevoli.

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