Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1983 del 30 gennaio 1982

ECLI:IT:CASS:1982:1983PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini della concessione o del diniego del beneficio della libertà provvisoria, nei casi in cui la concessione della stessa è dalla legge consentita, il giudice ha l'obbligo di considerare due distinte esigenze: l'una consistente nell'assenza di ragioni processuali ostative, che si risolvono, di regola, nella necessità di evitare l'inquinamento delle prove e di assicurare la presenza dell'imputato nel procedimento, l'altra rappresentata dalla necessità che non sussista la probabilità, in relazione alla gravità del reato ed alla personalità dell'imputato, che questo, lasciato libero, possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività. Ne deriva che il giudizio negativo in ordine anche ad una sola delle due esigenze predette preclude la possibilità di concedere il beneficio.

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