Cassazione penale Sez. II sentenza n. 28649 del 10 luglio 2008

ECLI:IT:CASS:2008:28649PEN

Massima

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La retrodatazione del periodo di custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. non opera quando le ordinanze cautelari sono state emesse da diversi uffici giudiziari, in quanto la diversità delle autorità procedenti indica una diversità di competenza, escludendo la possibilità di riunione dei procedimenti e, quindi, che la sequenza dei provvedimenti sia il frutto di una scelta per ritardare la decorrenza della seconda misura. In tali ipotesi, infatti, non sussiste il requisito della connessione qualificata tra i fatti contestati nei diversi procedimenti, né la conoscibilità degli stessi da parte dell'autorità giudiziaria che ha emesso la prima ordinanza cautelare. Pertanto, il giudice non può disporre la retrodatazione del periodo di custodia cautelare, dovendo applicare il termine massimo decorrente dalla data di emissione della seconda ordinanza. Tale principio si fonda sull'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno individuato tre diverse ipotesi di retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p., chiarendo che la retrodatazione non opera quando la seconda misura cautelare è stata disposta in un procedimento pendente davanti a un diverso ufficio giudiziario, in quanto ciò indica una diversità di competenza che esclude la possibilità di riunione dei procedimenti e, quindi, che la sequenza dei provvedimenti sia il frutto di una scelta per ritardare la decorrenza della seconda misura.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Giuseppe Mari - Presidente

Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere

Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

Dott. IASILLO Adriano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PA. Pi. , n. a (OMESSO);

avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia, in data 5 febbraio 2008, di rigetto dell'appello avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Padova, in data 11 dicembre 2007;

Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;

Sentita in Camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. Franco Fiandanese;

Sentito il Pubblico Ministero in persona del So…

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