Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5187 del 30 aprile 1988

ECLI:IT:CASS:1988:5187PEN

Massima

Massima ufficiale
La corte di cassazione può mutare in senso più grave la qualificazione giuridica del fatto, escludendo l'applicazione dell'amnistia al reato, ma solo quando vi sia l'impugnazione da parte del P.M. oppure quando l'imputato abbia impugnato sulla natura giuridica del fatto contestategli, richiedendone un nuovo esame. (Fattispecie in tema di reato di violazione di sigilli, ritenuto dai giudici di merito nella forma semplice per un imputato, perché l'aggravante della qualità di custode dell'altro imputato era stata esclusa in quanto non comunicabile ai sensi dell'art. 118, secondo e terzo comma cod. PEN.. la corte ha invece ritenuto che l'aggravante era servita ad agevolare la esecuzione del reato, ma in mancanza di impugnazioni del P.M. e dell'imputato sul punto precisato in massima ha applicato l'amnistia).

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