Tribunale Amministrativo Regionale Umbria - Perugia sentenza n. 152 del 2018

ECLI:IT:TARUMB:2018:152SENT

Massima

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La revoca di un provvedimento amministrativo che aveva attestato l'inesistenza di ragioni per l'esercizio del potere di annullamento di un'autorizzazione paesaggistica è illegittima per difetto di motivazione, qualora non risultino valide ragioni di interesse pubblico che possano giustificare tale revoca, né vi siano dimostrate irregolarità nell'iter autorizzativo originario, il cui corretto svolgimento è comprovato dalla documentazione agli atti. In tali casi, il giudice amministrativo è tenuto ad annullare il provvedimento di revoca, in quanto l'amministrazione non può revocare un precedente atto favorevole al privato in assenza di una adeguata e specifica motivazione che giustifichi il mutamento di indirizzo. La pubblica amministrazione, nell'esercizio del potere di revoca di un provvedimento amministrativo favorevole al privato, è tenuta a motivare in modo puntuale e congruo le ragioni di interesse pubblico sopravvenute che giustificano il mutamento di indirizzo, non potendo basare tale revoca su meri sospetti o ipotesi di irregolarità procedimentali non adeguatamente dimostrate. Il giudice amministrativo, in tali casi, è chiamato a verificare la legittimità della revoca, annullandola qualora la motivazione risulti carente o incongrua rispetto ai presupposti di fatto e di diritto che avrebbero dovuto sorreggere il provvedimento. Inoltre, la normativa applicabile al caso di specie è quella previgente al Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), ovvero il d.lgs. 490/1999, il quale disciplinava diversamente le competenze e i poteri di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche da parte dello Stato e delle Regioni. In tale contesto, il giudice amministrativo deve valutare la legittimità dell'azione amministrativa alla luce della disciplina vigente ratione temporis, senza poter applicare retroattivamente norme sopravvenute. Infine, il giudice amministrativo, nell'accogliere il ricorso avverso il provvedimento di revoca, condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del solo ricorrente vittorioso, compensando le spese per le altre parti in causa, in ragione della peculiarità della vicenda e della complessità delle questioni trattate.

Sentenza completa

Pubblicato il 08/03/2018

N. 00152/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00097/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 97 del 2009, proposto da:
Comune di Cerreto di Spoleto, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Marcucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Bartolo n. 10;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14; Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria e Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria non costituite in giudizio;

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