Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 825 del 2020

ECLI:IT:TARMI:2020:825SENT

Massima

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Il piano urbanistico comunale, nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, può legittimamente destinare aree private a servizi pubblici e standard urbanistici, anche attraverso il meccanismo della perequazione, senza che ciò configuri un vincolo espropriativo, purché sia garantita la possibilità di realizzare un intervento edificatorio, seppur in misura ridotta rispetto alla precedente previsione. L'onere motivazionale gravante sull'amministrazione in sede di adozione dello strumento urbanistico è di carattere generale e risulta soddisfatto con l'indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di una motivazione puntuale e mirata per ogni singola area. La riduzione della volumetria edificabile e l'incremento degli oneri a carico del privato non configurano di per sé un'illegittima lesione del suo affidamento, in quanto rientrano nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica, che può legittimamente modificare le precedenti previsioni in base a sopravvenute esigenze di interesse pubblico. Il mero avvio di un procedimento di approvazione di un programma integrato d'intervento non integra un'aspettativa giuridicamente qualificata, la cui frustrazione fonderebbe una responsabilità risarcitoria del Comune.

Sentenza completa

Pubblicato il 15/05/2020

N. 00825/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02992/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2992 del 2014, proposto da
Maria Luisa Saracchi, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Sala, Maria Sala, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Hoepli, 3;

contro

Comune di Lissone, rappresentato e difeso dall’avvocato Valeria Raimondi, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale;
Provincia di Monza e Brianza, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

delle deliberazioni n. 63 del 18 luglio 2013 e n. 17 del 28 febbraio 2014, con la quale è stata approvata la variante generale al piano di governo del territorio del Comune di Lissone;

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