Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 25502 del 31 agosto 2023

ECLI:IT:CASS:2023:25502CIV

Massima

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Il contratto collettivo di lavoro, anche se a tempo indeterminato, non può vincolare per sempre le parti contraenti, poiché ciò vanificherebbe la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina deve parametrarsi su una realtà socio-economica in continua evoluzione. Pertanto, il recesso unilaterale dal contratto collettivo da parte del datore di lavoro rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto. In caso di disdetta del contratto collettivo, i diritti dei lavoratori derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole sono intangibili solo se siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non quando si tratti di mere aspettative sorte sulla base della precedente regolamentazione. La disdetta del contratto collettivo da parte del datore di lavoro non può incidere sui diritti già maturati dai lavoratori cessati dal servizio in epoca anteriore, in quanto tali diritti sono già entrati a far parte del loro patrimonio. Tuttavia, per i lavoratori ancora in servizio al momento della disdetta, il recesso datoriale dal contratto collettivo legittimamente incide sulle condizioni di acquisto di diritti futuri, non ancora qualificabili come diritti soggettivi. Infine, l'esercizio del potere di recesso da parte del datore di lavoro non integra di per sé una violazione dei principi di correttezza e buona fede, a meno che non risulti abusivo o contrario a tali principi per circostanze ulteriori e specifiche.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana - Presidente

Dott. PATTI ((omissis)) - Consigliere

Dott. PONTERIO Carla - Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo - Consigliere

Dott. CASO Francesco G. L. - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19382-2021 proposto da:
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
- ricorrenti -
contro
(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS) S.P.A, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), che le rappresentano e difendono;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 392/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/01/2021 R.G.N. 987/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del …

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