Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza breve n. 1876 del 2013

ECLI:IT:TARNA:2013:1876SENB

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza può essere così sintetizzato: Il criterio cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile, previsto dalle linee guida nazionali, opera necessariamente anche in corso di valutazione delle domande, al fine di evitare che progetti tecnicamente meno complessi scavalchino quelli più complessi e di scongiurare indebiti svantaggi per l'impresa che ha presentato per prima l'istanza, a causa di inevitabili variazioni del proprio progetto per renderlo compatibile con quello già approvato ma presentato successivamente. Tale criterio cronologico non può essere derogato in ragione della mancata previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'impresa che intende far valere l'interferenza progettuale, né in ragione della mancata produzione di una perizia giurata attestante l'interferenza, essendo sufficiente quanto emerso in sede di conferenza di servizi. Inoltre, la circostanza che la sovrapposizione procedimentale coinvolga istanze presentate a diversi enti (regionale e locale) non può ricadere negativamente sul privato, dovendosi piuttosto prevedere una specifica disciplina di coordinamento tra gli enti interessati. Infine, non può pretendersi che il privato attivi la procedura giurisdizionale del silenzio-rifiuto, pena l'abnorme effetto decadenziale della posizione di vantaggio maturata in base al criterio cronologico. La violazione di tali principi comporta l'annullamento del provvedimento autorizzatorio rilasciato in violazione del criterio cronologico, nonché la contraddittorietà e insufficienza della motivazione laddove l'amministrazione non abbia adeguatamente valutato l'interferenza progettuale emersa in sede di conferenza di servizi.

Sentenza completa

N. 04905/2012
REG.RIC.

N. 01876/2013 REG.PROV.COLL.

N. 04905/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4905 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
((omissis)) S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Napoli, via Carducci n. 19;

contro

Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto in Napoli, via Cimarosa n. 69, C/O Studio Falcone;
Regione Campania in persona del presidente p.t., non costituita;
Comune di Castelpagano in persona del sin…

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