Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 12339 del 18 novembre 1992

ECLI:IT:CASS:1992:12339CIV

Massima

Massima ufficiale
Il procedimento di cassazione seguente a ricorso contro le decisioni della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura e` regolato interamente dalle disposizioni del rito civile, alla stregua del rinvio contenuto nell'art.  60 del d.P.R. 16 settembre 1958 n. 916 - riproduttivo dell'art.  17, ultimo comma della legge 24 aprile 1958 n. 195 -, con la conseguente applicabilita` dell'art. 379, terzo comma e dell'ordine di discussione che risulta da tale norma e dal precedente secondo comma, senza che cio` comporti violazione degli artt. 3 e 24 Cost. attesa la facolta` concessa agli avvocati delle parti di presentare osservazioni scritte sulle conclusioni del Pubblico Ministero.    da vedere: Sen 21/12/1989 5761 sez U Civ

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