Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 24815 del 29 novembre 2007

ECLI:IT:CASS:2007:24815CIV

Massima

Massima ufficiale
Con riferimento alle impugnazioni avverso le decisioni pronunciate dal Consiglio nazionale dei geologi, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 339 del 1990, spetta all'autorità giudiziaria ordinaria (integrata nella fase del merito da iscritti all'ordine) per i diversi gradi di giudizio, la giurisdizione in tutte le materie, compresa la materia elettorale (di cui si tratta nella specie), atteso che esso prevede espressamente tale giurisdizione, non potendosi, pertanto, applicare il principio secondo cui la cognizione delle controversie aventi ad oggetto le operazioni elettorali è del giudice amministrativo in mancanza di espressa disciplina, né analogicamente l'art. 6 della legge n. 1034 del 1971, che pure devolve al giudice amministrativo i ricorsi in materia di elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali, e non potendosi, infine, trarsi argomenti contrari dalla attribuzione al giudice ordinario solo delle questioni attinenti l'eleggibilità, effettuata dall'art. 16 della legge n. 616 del 1966, essendo stata quest'ultima disposizione esplicitamente abrogata dall'art. 6 in argomento.

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