Cassazione penale Sez. I sentenza n. 33706 del 19 luglio 2018

ECLI:IT:CASS:2018:33706PEN

Massima

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La condotta di chi circola con veicolo munito di targa contraffatta integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 c.p.), in quanto le ipotesi previste dal Codice della strada (art. 100, commi 12 e 14) si distinguono tra loro: la prima disposizione sanziona in via amministrativa l'atto di circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, laddove non sia contestata all'agente la contraffazione, mentre la seconda sanziona la contraffazione da parte dell'agente della targa quale certificazione amministrativa dei dati di immatricolazione del veicolo. Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative la condotta di colui che modifica la targa della propria autovettura, in quanto le targhe automobilistiche costituiscono certificazioni amministrative dei dati di immatricolazione del veicolo. La motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione, fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione, l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o comunque ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione. Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 c.p.) la condotta di colui che modifica la targa della propria autovettura, in quanto le targhe automobilistiche costituiscono certificazioni amministrative dei dati di immatricolazione del veicolo. Non rileva, ai fini della configurabilità di tale reato, la natura pubblicistica o meno dell'istituto bancario presso il quale è ubicato lo sportello bancomat oggetto dell'azione furtiva, essendo sufficiente che la cassa bancomat, con il denaro in essa contenuto, sia situata in luogo privato ma aperto al pubblico, senza che sussista comprovata sorveglianza specifica, per l'espletamento di un servizio fruibile dalla generalità dei consumatori abilitati all'esercizio dei prelievi con bancomat.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOVIK Adet Toni - Presidente

Dott. SIANI Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/04/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SIANI VINCENZO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa ZACCO FRANCA che ha concluso nel seguente senso:
Il Procuratore Generale conclude per l'annullamento senza rinvio limitatamente all'aggravante di cui all'art…

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