Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza n. 830 del 2017

ECLI:IT:TARPIE:2017:830SENT

Massima

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Il Comune, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa, può adottare provvedimenti limitativi degli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito installati negli esercizi pubblici, al fine di prevenire, contrastare e ridurre il rischio di diffusione del gioco d'azzardo patologico (ludopatia), in quanto tale fenomeno costituisce una rilevante problematica di carattere sociale e sanitario. Tale potere di disciplina degli orari di esercizio degli apparecchi da gioco trova fondamento nell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici, per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica e della circolazione stradale. La limitazione degli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito, pur incidendo sull'iniziativa economica privata, è legittima in quanto risponde all'esigenza di contemperare tale libertà costituzionale con il superiore interesse pubblico alla prevenzione e al contrasto della ludopatia, in attuazione del principio di cui all'art. 41, comma 2, Cost. Le Regioni, nell'ambito della loro competenza in materia di tutela della salute, possono adottare leggi volte a disciplinare la materia del gioco d'azzardo patologico, imponendo limiti minimi agli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco, e demandando ai Comuni l'adozione di ulteriori provvedimenti di dettaglio, nel rispetto del principio di proporzionalità. L'ordinanza comunale che disciplina gli orari di esercizio degli apparecchi per il gioco lecito, prevedendo un divieto di funzionamento dalle ore 24:00 alle ore 14:00, è pertanto legittima, in quanto adeguata e proporzionata rispetto all'obiettivo di prevenzione e contrasto della ludopatia, senza che rilevi una presunta disparità di trattamento tra esercizi che offrono il gioco in via esclusiva e quelli in cui il gioco è solo un'attività accessoria, atteso che la scelta degli orari di divieto finisce inevitabilmente per incidere maggiormente su taluni esercizi rispetto ad altri.

Sentenza completa

Pubblicato il 11/07/2017

N. 00830/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01236/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1236 del 2016, proposto da:
Borgaro Bingo S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to ((omissis)) in Torino, corso ((omissis)), 65;

contro

Comune di Borgaro Torinese, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to ((omissis)) in Torino, corso Montevecchio, 68;

per l'annullamento

dell' ordinanza n. 47 del 19 ottobre 2016 adottata dal Si…

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