Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9037 del 27 ottobre 1983

ECLI:IT:CASS:1983:9037PEN

Massima

Massima ufficiale
L'eccezione al principio della pregiudizialità dell'applicazione dell'amnistia, stabilito dall'art. 592 cod. proc. pen., è consentita nei soli casi in cui si renda assolutamente necessario, per la pronunzia della causa estintiva del reato, il preventivo esame delle questioni relative all'azione penale nel suo momento iniziale e nel suo ulteriore svolgimento processuale. La detta eccezione, per la peculiarità della stessa sua natura, dev'essere interpretata con criteri restrittivi e in rapporto unicamente alle ipotesi di mancanza dei presupposti processuali, di esistenza di una causa di impromovibilità o improseguibilità dell'azione penale, ovvero di cause di nullità assolute e insanabili, tali da inficiare la validità dell'azione penale, sì da travolgere, senza possibilità di rinnovazione, tutti gli atti processuali posteriori o anche anteriori che vi siano strettamente collegati.

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