Cassazione penale Sez. V sentenza n. 20487 del 24 maggio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:20487PEN

Massima

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La parte offesa dal reato di diffamazione a mezzo stampa, non costituitasi parte civile nel giudizio penale, non è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di assoluzione degli imputati emessa ai sensi dell'art. 442 c.p.p., in quanto tale facoltà è riconosciuta soltanto alla parte civile costituita. Pertanto, il suo atto di impugnazione, convertito d'ufficio in ricorso per cassazione, è dichiarato inammissibile, in quanto proposto da un difensore non abilitato al patrocinio presso la Corte di Cassazione, mentre il successivo ricorso presentato dal medesimo soggetto con un difensore abilitato è stato depositato oltre il termine previsto per l'impugnazione, non potendo essere considerato tempestivo in virtù del precedente atto di impugnazione ritenuto inammissibile. La legittimazione della parte offesa a proporre impugnazione è, infatti, limitata ai soli casi di sentenza di non luogo a procedere, non estendendosi alle sentenze di assoluzione emesse a seguito di giudizio abbreviato, in cui la parte offesa non si sia costituita parte civile. Tale principio, volto a tutelare il diritto di difesa degli imputati e a garantire la ragionevole durata del processo, trova applicazione anche nei casi in cui la parte offesa intenda contestare l'erroneità della decisione di assoluzione, non potendo essa surrogarsi nella posizione della parte civile costituita, la quale soltanto è legittimata a impugnare la sentenza di assoluzione per vizi di merito. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione per l'abuso del diritto di impugnazione.

Sentenza completa

IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza in data 15.11.2000, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il G.U.P. presso il Tribunale di Perugia assolveva P. V. dal reato ascrittogli di diffamazione a mezzo stampa in danno di C. I. e F. F. dal reato di omesso controllo sulla pubblicazione, perché il fatto non sussiste.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la persona offesa del reato, lamentando la nullità della sentenza per omessa notificazione dell'atto di citazione e, nel merito, l'erroneità della decisione in punto di colpevolezza degli imputati, ma la Corte d'Appello di Perugia, con ordinanza in data 13.3.2001, rilevato che trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 442 c.p.p., la parte offesa non costituitasi parte civile, non era legittimata a proporre appello così come non era legittimata all'appello quale parte offesa ai sensi dell'art. 428 c.p.p., non trattandosi di sentenza di non luogo a procedere, convertiva l'appello in…

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