ECLI:IT:CASS:2002:20487PEN
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza in data 15.11.2000, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il G.U.P. presso il Tribunale di Perugia assolveva P. V. dal reato ascrittogli di diffamazione a mezzo stampa in danno di C. I. e F. F. dal reato di omesso controllo sulla pubblicazione, perché il fatto non sussiste.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la persona offesa del reato, lamentando la nullità della sentenza per omessa notificazione dell'atto di citazione e, nel merito, l'erroneità della decisione in punto di colpevolezza degli imputati, ma la Corte d'Appello di Perugia, con ordinanza in data 13.3.2001, rilevato che trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 442 c.p.p., la parte offesa non costituitasi parte civile, non era legittimata a proporre appello così come non era legittimata all'appello quale parte offesa ai sensi dell'art. 428 c.p.p., non trattandosi di sentenza di non luogo a procedere, convertiva l'appello in…
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