Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza n. 629 del 2011

ECLI:IT:TARPIE:2011:629SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) può legittimamente prevedere vincoli di inedificabilità o di limitata edificabilità sulle proprietà private, anche senza la previsione di un indennizzo, in quanto rientra nella discrezionalità pianificatoria del Comune introdurre tali vincoli, che possono avere natura conformativa o espropriativa. Tali vincoli non sono sindacabili in sede giurisdizionale, salvo che non risultino manifestamente irrazionali o sproporzionati rispetto agli interessi pubblici perseguiti. L'eventuale questione relativa all'indennizzo per i vincoli di natura espropriativa è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e non incide sulla legittimità del procedimento di pianificazione urbanistica. Il P.R.G. può legittimamente destinare a "zona boscata" o ad altre destinazioni di tutela ambientale aree di proprietà privata, anche in presenza di preesistenze edilizie, senza che ciò integri un vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti o contraddittorietà, purché tale destinazione risulti coerente con gli obiettivi e le finalità del piano urbanistico. La norma di cui all'art. 25, comma 5, della L.R. n. 56/1977, che vieta la destinazione a usi extra-agricoli di suoli inclusi in piani aziendali di sviluppo, salvo eccezioni, si applica soltanto alle aziende agricole già esistenti e operative, e non ai semplici terreni privi di un'effettiva attività produttiva. Le modifiche apportate dalla Regione in sede di approvazione del P.R.G. non sono soggette all'obbligo di ripubblicazione, ai sensi dell'art. 15, comma 7, della L.R. n. 56/1977, quando non introducono innovazioni sostanziali rispetto al progetto preliminare adottato dal Comune, ma si limitano a specificare o a meglio definire le previsioni già contenute nel piano. Le scelte di pianificazione urbanistica, ivi comprese quelle relative alla classificazione delle aree in base alla loro stabilità idrogeologica, rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e non sono sindacabili in sede giurisdizionale, salvo che non risultino manifestamente irragionevoli o abnormi.

Sentenza completa

N. 02000/1995
REG.RIC.

N. 00629/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02000/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2000 del 1995, proposto da:
CARSANA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, ((omissis)), in proprio e quale procuratore generale del signor ((omissis)), rappresentati e difesi dagli avv. ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ((omissis)) in Torino, corso G. Ferraris, 120;

contro

COMUNE di TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Torino, via Corte D'Appello, 16;

REGIONE PIEMONTE, in persona del Presi…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.