Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2447 del 23 febbraio 1991

ECLI:IT:CASS:1991:2447PEN

Massima

Massima ufficiale
Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale applicabili ai procedimenti che proseguono con le norme anteriormente vigenti sono quelle espressamente richiamate dagli artt. 245 e 260 D.Lgs. n. 271 del 1989, tra le quali non rientrano quelle sull`impugnazione. Ne consegue, pertanto, che e`inammissibile il ricorso per Cassazione apparentemente rivolto contro la sentenza di secondo grado ma sostanzialmente rivolto, invece, contro l`ordinanza di diniego del giudizio abbreviato, emanata dal giudice di primo grado ex art. 247, comma terzo d.a.  ncpp, qualora tale ordinanza non sia stata appellata specificamente insieme con la sentenza ex art. 200 del vecchio codice di rito (idem, art. 586.  ultimo comma  ncpp). (Vedi Sez. VI, P.U. 23 aprile 1990 n. 1296); (Vedi Sez. II, C.C. 30 novembre 1990 n. 6608); (Vedi Sez. I, C.C. 23 novembre 1990 n. 4205); (Vedi Sez. III, C.C. 17 dicembre 1990 n. 5533).

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