Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10963 del 16 novembre 1982

ECLI:IT:CASS:1982:10963PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di violazione della disciplina valutaria la sanatoria prevista dall'. 2 legge 30 aprile 1976, n.. 159 stabilisce che l'osservanza delle prescrizioni relative al rientro delle disponibilità valutarie costituite dopo il 6 marzo (data di entrata in vigore del decreto legge 4 marzo 1976, n.. 31 convertito nella citata legge n.. 159) rende inapplicabili le sanzioni valutarie e fiscali previste dalle leggi vigenti al momento del fatto. La legge 8 ottobre 1976, n.. 689, invece, all'. 3 ha innovato radicalmente tale normativa, limitando la sanatoria alle attività costituite anteriormente al 6 marzo 1976. Dal combinato legislativo suindicato, ed in virtù dei principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, si deve dare applicazione alla legge più favorevole al reo e, pertanto, qualora gli adempimenti relativi al rientro in italia di disponibilità valutarie, costituite dopo il 6 marzo 1976, siano intervenuti prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui alla legge 689 del 1976, si deve applicare la sanatoria introdotta dall'. 2 della legge n.. 159 del 1976.

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