Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4872 del 3 dicembre 1993

ECLI:IT:CASS:1993:4872PEN

Massima

Massima ufficiale
La regola stabilita dall'art. 192 comma terzo cod. proc. pen. a proposito delle dichiarazioni accusatorie del coimputato si riferisce alla prova della colpevolezza, mentre per l'adozione di una misura cautelare è sufficiente la sussistenza di soli gravi indizi di colpevolezza (art. 273 comma primo cod. proc. PEN.). La prova, poi, è funzionale al giudizio di colpevolezza, mentre i gravi indizi sono idonei e sufficienti a fondare una prognosi, allo stato delle indagini, di mera ancorché elevata probabilità di colpevolezza della persona indagata, tale da giustificare la restrizione della sua libertà se ricorrono anche esigenze cautelari. Pertanto, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, l'attendibilità delle accuse del coimputato o della persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede non si fonda necessariamente su un riscontro dalla pregnanza necessaria per farle assurgere a dignità di prova, bastando quello sufficiente ad assicurare loro il livello di gravi indizi, tale, peraltro, da superare la inaffidabilità che è propria dell'ambiente criminale.

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