Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 9086 del 11 ottobre 1996

ECLI:IT:CASS:1996:9086PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art. 452 in relazione all'art. 444 c.p. punisce a titolo di colpa le condotte che, avendo ad oggetto sostanze destinate all'alimentazione, siano pericolose per la salute pubblica, mentre l'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, attiene alla disciplina igienica e alla composizione nutritiva delle sostanze alimentari impiegate per la preparazione di alimenti e bevande. Conseguentemente tale contravvenzione ha carattere sussidiario rispetto al delitto ed è assorbita quando la sostanza alimentare abbia attitudine a recare nocumento alla salute pubblica. Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive al reato di cui all'art. 452, in relazione all'art. 444 c.p., ammettendola invece per il reato di cui all'art. 441 c.p., lesivo dell'identico bene (salute pubblica) ma connotato di maggiore gravità, in riferimento all'art. 3 Cost.

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